La riclassificazione prenderà il via d’ufficio dal 1° aprile. Le imprese non hanno alcun obbligo di segnalazione, in questa fase della transizione
ISTAT ha recepito le modifiche alla classificazione dei codici ATECO. La riclassificazione prenderà il via d’ufficio dal 1° aprile e le imprese interessate saranno informate dell’avvenuto aggiornamento tramite gli strumenti digitali messi a disposizione dalla propria Camera di Commercio.
L’ATECO è la classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat per finalità statistiche cioè per la produzione e la diffusione di dati statistici ufficiali. La gestione della classificazione è affidata all’Istat nelle diverse fasi di aggiornamento alle quali è sottoposta sia a livello nazionale che internazionale.
Dal 1° gennaio 2025 la classificazione in vigore è ATECO 2025 e sarà adottata operativamente a partire dal 1° aprile 2025.
La visura camerale dell’impresa riporterà per un periodo transitorio sia i nuovi codici Ateco sia quelli precedenti. Le imprese non hanno alcun obbligo di segnalazione, in questa fase della transizione.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ISTAT:
https://www.istat.it/classificazione/classificazione-delle-attivita-economiche-ateco/
Variazione codice ATECO - Camera di Commercio e Agenzia delle entrate
Solo nell’ipotesi che qualche azienda intendesse variare il proprio codice ATECO, se non più rispondente all’attività primaria svolta.
La comunicazione viene effettuata con PEC (e firma digitale) alla Camera di Commercio, utilizzando uno specifico modello [AA7/10], disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/274681/nuovo+mod+AA7+10_AA7_10+modello+27.05.2015.pdf/11976ec0-73b0-6f2b-acec-9ad680a5e386?t=1433401368106
Per i contribuenti obbligati all’iscrizione al Registro delle imprese:
- con Comunicazione Unica (ComUnica) per via telematica o su supporto informatico. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al Registro delle imprese e, ove sussistano i presupposti di legge, ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali nonché per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA;
- in tutti i casi di variazione dei dati precedentemente comunicati da parte di soggetti in possesso del numero di partita IVA; indicare il numero di partita IVA e la data della variazione. La casella [3, quadro B] deve essere barrata anche qualora venga intrapresa una nuova attività in aggiunta ad altre già esercitate ovvero nel caso di cessazione di una o più attività esercitate ma con proseguimento di altre attività;
- codice attività: deve essere indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d’affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche vigente al momento della presentazione del modello;
- devono essere elencate [quadro G] le attività esercitate abitualmente e rilevanti ai fini dell’IVA, per le quali è possibile attribuire un distinto codice di attività, con esclusione dell’attività prevalente indicata nel quadro B (i cosiddetti codici "secondari").