L’art. 16 della legge 11 marzo 2026 n. 34 (Legge annuale sulle piccole e medie imprese) introduce una prescrizione che può causare serie limitazioni nella promozione dei prodotti per cui si utilizzano le denominazioni “artigianato” e “artigianale”.
Art. 16
Riferimento all'artigianato nella pubblicità
1. Al fine di semplificare le procedure di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane e fornire maggiore chiarezza e certezza giuridica alle imprese che intendono utilizzare la denominazione di «artigianato», all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, i commi ottavo e nono sono sostituiti dai seguenti:
«Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio o nella promozione dei propri prodotti o servizi da essa commercializzati, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato e all'artigianalità dei prodotti e dei servizi, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma e non produce o realizza direttamente i prodotti e servizi pubblicizzati o posti in vendita qualificandoli come artigianali; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.
Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è irrogata dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro pari all'1 per cento del fatturato dell'impresa. La sanzione non può comunque essere inferiore a euro 25.000 per ogni violazione ed è irrogata nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di cui al presente comma e al comma ottavo».
Il divieto contenuto nell’articolo pare essere già effettivo dalla data di entrata in vigore della norma, e quindi la prescrizione può già comportare l’applicazione delle gravi sanzioni previste.
Ricordiamo che le regole per l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane sono stringenti e quindi escludono a priori quelle imprese industriali che pure producono i propri beni con processi che si possono definire artigianali.
Il registro delle imprese artigiane è tenuto dalla CCIAA (in sezione speciale), e regolato dalle norme consultabili a questo indirizzo:
https://aa.camcom.it/servizi-le-imprese/registri-albi-e-ruoli/imprese-artigiane
Per i limiti dimensionali previsti per rientrare tra le imprese artigiane si rimanda a questo dettaglio:
La normativa è in divenire e si presta a interpretazioni per ora non del tutto univoche.
Nell’attesa di precisazioni da parte dei decisori pubblici, invitiamo perciò intanto le aziende associate che potrebbero ricadere in questa fattispecie a segnalare le casistiche dei prodotti o dei processi produttivi interessati.
Contatti:
Barbara Aragone – 0131 201530 – b.aragone@confindustria.al.it
Giuseppe Monighini – 0131 201513 – g.monighini@confindustria.al.it