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Circolare - 07/05/2026

Legge sulle PMI e prodotti artigianali

Introdotto un divieto dell'utilizzo di riferimenti all'artigianato nella promozione di prodotti per i non iscritti all'albo delle imprese artigiane

 

L’art. 16 della legge 11 marzo 2026 n. 34 (Legge annuale sulle piccole e medie imprese) introduce una prescrizione che può causare serie limitazioni nella promozione dei prodotti per cui si utilizzano le denominazioni “artigianato” e “artigianale”.

 

Art. 16

Riferimento all'artigianato nella pubblicità

1. Al fine di semplificare le procedure di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane e fornire maggiore chiarezza e certezza giuridica alle imprese che intendono utilizzare la denominazione di «artigianato», all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, i commi ottavo e nono sono sostituiti dai seguenti:

«Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio o nella promozione dei propri prodotti o servizi da essa commercializzati, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato e all'artigianalità dei prodotti e dei servizi, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma e non produce o realizza direttamente i prodotti e servizi pubblicizzati o posti in vendita qualificandoli come artigianali; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è irrogata dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro pari all'1 per cento del fatturato dell'impresa. La sanzione non può comunque essere inferiore a euro 25.000 per ogni violazione ed è irrogata nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di cui al presente comma e al comma ottavo».

 

Il divieto contenuto nell’articolo pare essere già effettivo dalla data di entrata in vigore della norma, e quindi la prescrizione può già comportare l’applicazione delle gravi sanzioni previste.

 

Ricordiamo che le regole per l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane sono stringenti e quindi escludono a priori quelle imprese industriali che pure producono i propri beni con processi che si possono definire artigianali.

 

Il registro delle imprese artigiane è tenuto dalla CCIAA (in sezione speciale), e regolato dalle norme consultabili a questo indirizzo:

https://aa.camcom.it/servizi-le-imprese/registri-albi-e-ruoli/imprese-artigiane

 

Per i limiti dimensionali previsti per rientrare tra le imprese artigiane si rimanda a questo dettaglio:

https://aa.camcom.it/servizi-le-imprese/registri-albi-e-ruoli/imprese-artigiane/tabella-limiti-dimensionali

 

La normativa è in divenire e si presta a interpretazioni per ora non del tutto univoche.

 

Nell’attesa di precisazioni da parte dei decisori pubblici, invitiamo perciò intanto le aziende associate che potrebbero ricadere in questa fattispecie a segnalare le casistiche dei prodotti o dei processi produttivi interessati.

 

Contatti:

Barbara Aragone – 0131 201530 – b.aragone@confindustria.al.it

Giuseppe Monighini – 0131 201513 – g.monighini@confindustria.al.it

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