Confindustria Alessandria
      
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Circolare - 22/07/2024

I parametri per essere Piccola e Media Impresa

Un promemoria sulla normativa in vigore in Italia e in Europa

La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:
a)    hanno meno di 250 occupati, e
b)    hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l’impresa che:
a)    ha meno di 50 occupati, e
b)    ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l’impresa che:
a)    ha meno di 10 occupati, e
b)    ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

I due requisiti di cui alle lettere a) e b) sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

Quindi la media impresa è quella che rispetta i parametri dimensionali, ma non rientra nella definizione di piccola o micro impresa.

Appartenenza a gruppi di imprese

Inoltre, le imprese ai fini della determinazione della dimensione aziendale sono classificate in imprese autonome, associate o collegate.
Sono considerate autonome le imprese che non sono associate né collegate ai sensi del D.M. del 18 aprile 2005. L’impresa è considerata autonoma anche nel caso in cui il capitale dell’impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l’impresa medesima dichiari di poter presumere in buona fede l’inesistenza di imprese associate e/o collegate.

Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate ai sensi del comma 5 del citato D.M., tra le quali esiste la seguente relazione: un’impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all’impresa richiedente:
a)    società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
b)    università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
c)    investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
d)    enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:
a)    l’impresa in cui un’altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
b)    l’impresa in cui un’altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
c)    l’impresa su cui un’altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
d)    le imprese in cui un’altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

La verifica dell’esistenza di imprese associate e/o collegate all’impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.
Ad eccezione dei casi specifici riportati con riferimento alle imprese associate, un’impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

In questo caso, la valutazione delle dimensioni dipende quindi non solo dalle dimensioni della singola impresa che richiede un contributo, ma dal calcolo delle dimensioni di gruppo, da effettuare a seconda delle caratteristiche di associate o controllate.

 

Il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005

La guida della Commissione Europea alla definizione di PMI

CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA - VIA LEGNANO, 34 - 15121 ALESSANDRIA - ITALIA - T (+39) 0131 201511 F (+39) 0131 252573 - COD. FISCALE 80004670065